Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale atteso che il dovere dell’iscritto all’albo forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende non solo ad ogni avvenimento della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista, dopo aver consegnato ad un collega le chiavi di un proprio immobile con l’impegno di locarglielo per un certo canone, gli intimava di sgomberare l’immobile stesso -nel frattempo già ammobiliato dal futuro conduttore- salvo sottoscrivere, nel termine di tre giorni, un contratto di locazione per una somma di molto superiore a quella verbalmente già concordata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 19 Novembre 2012 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Settembre 2008 (sospensione)
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