L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf, già art. 43 codice previgente) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Febbraio 2018 (censura)
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