L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf, già art. 43 codice previgente) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 66 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 11 del 03 Dicembre 2018 (sospensione)
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