La rilevanza anche disciplinare dei reati sessuali a danno di minorenni

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare ex art. 9 cdf il comportamento dell’avvocato che instauri una relazione con una minore per fini esclusivamente sessuali, così violando i basilari principi di dignità, decoro e probità che costituiscono patrimonio dell’intera comunità forense, a tutela dell’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, quale professionista che deve essere leale e corretto, in ogni ambito della propria attività, anche extra-professionale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva intrattenuto per circa due anni una relazione con una ragazza che sapeva essere minorenne carpendone la buona fede, celando la propria età adulta sino al momento -e al fine di- incontrarla, consumando rapporti sessuali, ancorché non completi. Condannato in via definitiva a due anni di reclusione per i reati di cui all’art. 600 quater c.p. -detenzione di materiale pedopornografico- e all’art. 600-bis co. 2 c.p. -prostituzione minorile- veniva altresì sanzionato dal CDD con la sospensione disciplinare dall’esercizio della professione per tre anni, che tuttavia l’incolpato impugnava. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevata l’estrema gravità delle condotte del professionista, ha rigettato il ricoso confermando la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 485 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 485 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 30 del 05 Aprile 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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