La rilevanza (anche deontologica) del comportamento dell’avvocato che agevoli l’attività criminale di una associazione a delinquere di stampo mafioso

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 352 del 7 ottobre 2024,
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 392 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 175 del 10 Gennaio 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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