La riduzione dei capi di incolpazione non richiede una nuova delibera di apertura del procedimento

L’eliminazione di uno degli originari capi di incolpazione non comporta l’apertura di un nuovo procedimento in quanto non produce aggravamento, ma riduzione, della posizione dell’incolpato, sicché non richiede la delibera di nuova apertura dello stesso (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con riferimento a tutti i capi di imputazione contestatigli dal pubblico ministero. Successivamente assolto in sede penale con riferimento ad uno dei capi di imputazione, il COA si limitava a riassumere il procedimento disciplinare, medio tempore sospeso ex art. 295 cpc, corrispondentemente riducendo l’originario capo di incolpazione. Il professionista eccepiva quindi la “nullità del procedimento disciplinare per mancata delibera di nuova apertura dello stesso”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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