La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)

I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 29 novembre 2017, n. 191

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 29 Novembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 15 Febbraio 2017
Giurisprudenza CNF

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