Costituisce violazione dell’art. 55 cdf nonché del generico dovere di probità e decoro, lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che intrattenga rapporti sostanzialmente minacciosi con i testi di controparte al dichiarato fine di ottenere la ritrattazione di una deposizione sfavorevole alle ragioni dei propri assistiti e anticipando una richiesta risarcitoria tale da suscitare preoccupata reazione e giustificato timore nei destinatari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 438 del 23 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 438 del 23 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 58 del 30 Agosto 2019 (sospensione)
0 Comment