La richiesta di pagamento del compenso mediante assegni intestati a terzi

E’ contrario a dignità e decoro della professione forense che si induca, o anche solo si accetti, che i propri compensi vengano corrisposti -mediante intestazione dei relativi assegni- ad una persona terza, foss’anche la stessa propria convivente, con ciò mostrando di voler eludere gli obblighi di fatturazione e accreditando l’immagine di un avvocato intenzionato a praticare evasione fiscale (Nel caso di specie, il professionista aveva chiesto ed ottenuto che l’assegno di 100mila euro, pari a circa il 50% del complessivo compenso, fosse intestato alla propria convivente more uxorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto il professionista disciplinarmente responsabile, confermando la sanzione della sospensione di otto mesi dall’albo inflittagli dal COA territoriale di appartenenza).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 28 Settembre 2009 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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