La richiesta di compensi superiori a quelli tariffari è ammissibile, quando trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi, dovendo infatti ritenersi deontologicamente rilevante pattuire, proporre, richiedere, pretendere un pagamento che non trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nell’attività svolta, e che non costituisca nemmeno un giusto premio per l’impegno profuso, magari in misura superiore a quanto previsto dalla tariffa ma sempre giustificato, poiché deve trattarsi, in ogni ipotesi, sempre di un giusto compenso e non di una ingiusta locupletazione a danno del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 18 Marzo 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 28 Settembre 2010 (avvertimento)
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