L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l’eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense 13/07/2009 n. 73, Consiglio Nazionale Forense 03/07/2008 n. 66.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Luglio 2009 (censura)
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