In quanto non univocamente espressiva della potestà punitiva affidata dall’ordinamento al Consiglio territoriale dell’ordine, deve ritenersi che la richiesta di chiarimenti e osservazioni intervenuta nella fase precedente l’apertura del procedimento non possa valere ad interrompere il decorso della prescrizione dell’azione disciplinare, giacché sono atti interruttivi ad effetti istantanei solamente la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164
NOTA:
In senso conforme, CNF 31 dicembre 2009, n. 267.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 30 Settembre 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 02 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14746 del 30 Giugno 2014 (respinge)
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