Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:
– In relazione al primo aspetto si deve partire dalla nozione stessa di domicilio quale centro principale dei propri affari ed interessi (art. 43 c.c.), caratterizzato sia dall’aspetto oggettivo, sia dall’elemento intenzionale.
Il domicilio, infatti, si desume principalmente dalla rilevazione di elementi oggettivi attinenti al luogo ove il soggetto intrattiene i rapporti di carattere economico, od anche semplicemente familiare ed affettivo, al punto che, tendenzialmente ed in mancanza di diversa manifestazione di volontà, esso coincide con la residenza (art. 44 c.c.).
Sennonché in mancanza di tali elementi, come accade ad esempio quando venga intrapresa ex novo un’attività economica, deve darsi certamente rilevanza determinante all’elemento intenzionale.
Ne consegue che nel caso sottoposto al parere della Commissione, la documentazione idonea a dimostrare il luogo del domicilio non possa, in via di principio, essere indicata in modo tassativo, ma debba valutarsi caso per caso quanto offerto dal richiedente.
In particolare deve darsi rilevanza determinante alla manifestazione di volontà del richiedente, soprattutto per chi è in procinto di iniziare la propria attività. A supporto di tale elemento soggettivo, sul piano oggettivo può richiedersi la dimostrazione, da fornirsi con qualsiasi mezzo, circa la disponibilità di uno studio nella località nella quale si dichiara di voler eleggere il proprio domicilio professionale.
Per concludere, deve ritenersi che la documentazione minima necessaria per dimostrare il luogo del domicilio da parte di un richiedente l’iscrizione sia:
a) la dichiarazione di stabilire la propria attività in quella città, da intendersi implicitamente contenuta nella domanda;
b) la dimostrazione della disponibilità di uno studio nell’ambito del circondario del tribunale.
In relazione al secondo aspetto, circa l’applicabilità dell’equiparazione ai praticanti, ci si richiama ai precedenti espressi dalla Commissione, che ha già risposto in senso affermativo. Infatti, se è pur vero che le finalità dell’iscrizione per la pratica sono diverse da quelle per l’esercizio della professione, nondimeno deve ritenersi che l’equiparazione riguardi in generale qualsiasi iscrizione ad albi, elenchi, o registri, non ponendo l’art. 16 l. 526/99 alcuna limitazione.
Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 69 del 04 Luglio 2001- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera (quesito)
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