La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., attesi l’assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e la vigenza del principio secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche della legge professionale, si applicano quelle del codice di procedura civile. Ne consegue che sono inapplicabili nel giudizio di rinvio le disposizioni relative all’originario giudizio di impugnazione le quali prevedono il deposito dell’atto presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed assolvono ad esigenze proprie di tale fase processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele
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