Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il Consiglio territoriale abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 25 Gennaio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 8 del 29 Gennaio 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19030 del 06 Luglio 2021 (respinge)
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