La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

Il procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 297 cpc), decorrente dal momento in cui il Consiglio territoriale abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. E’ onere dell’incolpato, che eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, provare tale dies a quo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 11908 del 28 maggio 2014.
In arg. cfr. altresì Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Rordorf), SS.UU, ordinanza n. 12007 del 28 maggio 2014), secondo cui “in ordine all’applicabilità al procedimento disciplinare del termine di riassunzione previsto, a seguito di sospensione per pregiudizialità penale, dal citato art. 297, primo comma, si registrano nella giurisprudenza di questa corte affermazioni non del tutto collimanti”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 27 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Settembre 2012 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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