La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione

Stante l’assenza di una specifica disposizione nell’ambito della Legge speciale forense (art. 37 co. 1 L. n. 247/2012), la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF in seguito al rinvio della Cassazione, deve essere compiuta ai sensi dell’art. 392 c.p.c., quindi su istanza di parte, non trovando quivi applicazione la differente disciplina penalistica che riguarda in via residuale e a condizione di compatibilità i procedimenti davanti ai CDD (art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 07 Maggio 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 151 del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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