Le modalità ed i termini di proposizione del giudizio di riassunzione dinanzi al CNF non sono regolati in maniera compiuta dalla legge professionale, la quale si limita a prevedere che «Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato» (art. 36, comma 8, L. 247/2012, già art. 56, u.c., RDL 1578/1933). In mancanza di disposizioni specifiche, deve quindi farsi applicazione delle norme e dei principi del codice di procedura civile, così come prevede l’art. 37, comma 1, L. 247/2012 («Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile»). Pertanto, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la riassunzione deve essere effettuata dalla parte (e non può essere effettuata d’ufficio) entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza della sentenza della Cassazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 28 Febbraio 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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