La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)

Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare, eventualmente rideterminando la sanzione qualora l’assoluzione penale abbia riguardato non tutti ma solo alcuni fatti già oggetto di sanzione deontologica. In particolare, inoltre, il procedimento di riapertura, avviato d’ufficio o su istanza dell’interessato, segue le forme di quello (disciplinare) ordinario e la competenza appartiene al CDD che ha emesso la decisione, anche nel caso in cui vi siano state impugnazioni e il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 05 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Ottobre 2017 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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