La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 252.
Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 08 Aprile 2016 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2014 (sospensione)
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