La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.
NOTA:
Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 30 Dicembre 2015 (estinzione) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 30 Gennaio 2014 (sospensione cautelare)
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