In mancanza di una espressa rinuncia al ricorso, la revoca in autotutela del provvedimento cautelare impugnato non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, giacché detta misura cautelare di inibizione temporanea dell’attività è tale da segnare comunque lo status professionale dell’avvocato rimanendo “annotata” tra i suoi precedenti, ancorché con la mera motivazione di un’avvenuta estinzione in rito. Pertanto, alla luce dei precetti costituzionali di tutela giudiziale di diritti e di interessi ex artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., può conseguentemente riconoscersi il perdurante diritto del ricorrente ad ottenere una decisione che valuti la legittimità ex tunc della delibera impugnata pur a seguito dell’avvenuta revoca della stessa con efficacia ex nunc.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 07 Dicembre 2019 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 25 Settembre 2019 (sospensione cautelare)
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