L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 3 settembre 2013, n. 154; Cons. Naz. Forense 12-10-2011, n. 159.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Ottobre 2014 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Maggio 2012
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