L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 05 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 17 Novembre 2017 (sospensione)
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