L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna (nella specie, effettivamente avvenuta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Marzo 2008 (avvertimento)
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