La responsabilità disciplinare prescinde dal dolo e dalla colpa

La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 02/11/2010 n. 196.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 18395 del 20 Settembre 2016 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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