Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in essere.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 del 28 maggio 2018
Sanzione: CENSURA
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