Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 26 cdf, il comportamento dell’avvocato che, per un errore non scusabile, promuova un’azione giudiziaria (nella specie, un appello) dichiarata improcedibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
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