Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in difetto dei relativi poteri ovvero falsamente attestando l’autenticità della sottoscrizione nella procura del proprio asserito cliente in realtà apocrifa, compia atti processuali per conto dello stesso, e ciò quand’anche tale attività professionale sia compiuta nel sostanziale interesse di quest’ultimo, il cui eventuale vantaggio non esclude infatti la responsabilità disciplinare del professionista (Nel caso di specie, l’avvocato instaurava il giudizio di merito successivo all’ATP in difetto del relativo mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 95 del 13 giugno 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 15 Ottobre 2018 (sospensione)
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