Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 06 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 10 Settembre 2021 (sospensione)
0 Comment