La reiterazione dell’illecito disciplinare non costituisce autonomo requisito di responsabilità dovendosi autonomamente accertare la violazione contestata prima di procedersi alla disamina di eventuali comportamenti reiterativi, i quali possono essere esclusivamente considerati in relazione alla determinazione della sanzione o al più come elemento indiziario che da solo non può costituire prova.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Savi), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 25 Giugno 2021 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 25 Novembre 2014 (avvertimento)
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