La reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato disciplinarmente

L’avvocato cancellato per motivi disciplinari può essere reiscritto all’albo se concorrano tutti i requisiti previsti dall’articolo 17 l.p. e, in analogia con quanto previsto per la radiazione, soltanto dopo il decorso del periodo di cinque anni dalla delibera di cancellazione, adottata nei suoi confronti dal C.d.O.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza 30 aprile 2012, n. 80

NOTA:
In arg. cfr. pure Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 30 Aprile 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 28 Luglio 2011
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment