Il professionista sanzionato con la radiazione (art. 53 L. 247/2012) può chiedere di essere nuovamente iscritto all’albo secondo il procedimento ordinario (art. 17, co. 15, L. 247/2012), ma l’istanza di reiscrizione non può essere proposta prima di cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, e non oltre un anno da tale termine quinquennale (art. 62, co. 10, L. 247/2012), con la precisazione che la radiazione diventa esecutiva:
1) il giorno successivo alla vana scadenza del termine per l’impugnazione al CNF della decisione del CDD (art. 61 L. 247/2012)
ovvero:
2) il giorno successivo alla notifica della sentenza CNF che rigetti l’impugnazione avverso la decisione del CDD (art. 62, co. 2, L. 247/12).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Aprile 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
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