La recidiva, che rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, non presuppone una contestazione esplicita all’incolpato

Se è pur vero che – ai sensi del Reg. CNF n. 2/2014 – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Dicembre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 184 del 18 Novembre 2022 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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