La ratio dell’art. 28 codice deontologico

Il fondamento del principio generale enunciato dall’articolo 28 codice deontologico (“divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”) è, all’evidenza, quello di assicurare all’avvocato, nel corso del giudizio ma anche nella fase precedente, la possibilità di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte in piena libertà e senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione, così da danneggiare la parte rappresentata, essendo ovvio che, se una siffatta guarentigia non sussistesse, ne risulterebbe limitata e pregiudicata la sua sfera d’azione e , in particolare, la possibilità di iniziative conciliative, risultandone così mortificata una delle funzioni più qualificanti (quella, appunto, tesa alla conciliazione della lite) dell’attività professionale.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 02 Marzo 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 29 Maggio 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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