L’obbligo per l’avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 cdf) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Ottobre 2010 (censura)
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