La ratio del divieto di patto di quota lite

La ratio del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 co. 3 e 4 L. n. 247/2012) e risiede nella tutela dell’interesse del cliente e della dignità della professione forense proprio per evitare la commistione di interessi tra cliente ed avvocato che invece si avrebbe quando il compenso fosse collegato, in tutto o in parte all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 25 del 17 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 14699/2025, Cass. n. 23738/2024, CNF parere n. 19/2007, CNF n. 138/2005, CNF n. 300/2004, CNF n. 221/1998.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 12 Gennaio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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