La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 231 del 31 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 31 Ottobre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 10 Luglio 2019 (sospensione)
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