La radiazione presuppone violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro

La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdF), a “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro” e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di tre beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 1 del 18 Gennaio 2022 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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