La procedura per la radiazione di diritto ex art. 42 lett. b. R.d.l. 1578/33 deve essere deliberata del C.O.A. sentito il professionista; in ogni caso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, qualsivoglia sanzione -ivi comprese, pertanto, anche quelle che operano di diritto- non può essere automaticamente inflitta ma deve essere adottata a seguito di un procedimento che consenta di adeguarla al caso concreto, in base al principio di proporzione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Gennaio 2013 (radiazione)
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