La radiazione consegue a condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con i più elementari doveri morali e civili

La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdF), a “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro” e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 3 del 23 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 23 Febbraio 2022 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 30 del 14 Maggio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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