La querela calunniosa del cliente non comporta automatica responsabilità per il legale che l’abbia predisposta

Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)