Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022
– codice: art. 5
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La rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2014
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011