La querela calunniosa del cliente non comporta automatica responsabilità per il legale che l’abbia predisposta

Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 26 del 26 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 15 Marzo 2011 (avvertimento)