Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022
– codice: art. 40
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020
Illecito procurare droga ai propri praticanti
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
CDD di Bologna (pres. Gonelli Sergio, rel. Farolfi Francesco), decisione n. 9 del 14 Novembre 2016