La querela calunniosa del cliente non comporta automatica responsabilità per il legale che l’abbia predisposta

Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022

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– codice: art. 31

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta ed incasso di compensi per prestazioni non effettuate, tardiva ed incompleta informativa del cliente, richiesta di compensi ben superiori a quelli dovuti ed altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Dicembre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 29 Giugno 1990 (sospensione)