Non può configurarsi per l’avvocato il reato di calunnia allorchè lo stesso, in ossequio al mandato difensivo assunto, rediga per il proprio assistito un atto di denuncia-querela, che risulti poi avere carattere calunnioso, sottoscritto personalmente dal cliente di cui abbia eventualmente autenticato la firma. In particolare, non può infatti affermarsi che l’avvocato abbia inteso, sol perché ha steso l’atto, assumerne la paternità o condividerne il contenuto presumendo in capo al legale la conoscenza della calunniosità dei fatti narrati dal cliente e ciò in ragione delle modalità di predisposizione e presentazione dell’atto di impulso del procedimento penale. Perché l’avvocato risponda del reato di calunnia, eventualmente in concorso con il cliente che abbia sottoscritto la denuncia, appare perlomeno necessaria la prova che lo stesso ne abbia effettuato la stesura di pieno concerto con l’assistito (momento volitivo) nella sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022
– codice: art. 27
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La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 215 del 29 Dicembre 2014
L’omesso adempimento del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Ferina Federico), sentenza n. 102 del 24 Luglio 2014
L’obbligo di dare una informazione completa e vera
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014
Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014
Il dovere di informazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)