La “pubblicità” professionale non può fare leva sui prezzi, specie se troppo bassi

La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui il messaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l’uso del termine “gratuito” (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l’applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melani Graverini), sentenza n. 75 del 15 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 15 Aprile 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 08 Marzo 2019 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment