La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 17 e 17 bis codice previgente), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un annuncio nel quale prometteva prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi” e di definizione “entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!”, normalmente occorrenti agli altri avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Aprile 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 16 Gennaio 2015 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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