L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont., deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 27 Maggio 2009 (avvertimento)
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